Consulenza legale civilistica per privati e imprese
L'Avv. Nicola Rumìne è Avvocato civilista del Foro di Firenze specializzato nei seguenti settori: -diritto dei contratti; -diritto immobiliare; -diritto patrimoniale; -diritto del lavoro; -risarcimento dei danni;
Offre consulenza anche in lingua inglese.
È Dottore di ricerca e Docente a contratto di Diritto privato presso l'Università di Firenze.
Uno dei campi di specializzazione dell’Avv. Rumìne è quello del diritto dei contratti, anche in lingua inglese. Offre consulenza a privati (anche consumatori) e società nella redazione e nella fase contenziosa. Per conto di società e privati cura il recupero del credito, fino all’eventuale fase esecutiva. Ha partecipato alla redazione di un formulario e di un commentario sui contratti. Vanta diverse pubblicazioni scientifiche nella materia contrattuale e una monografia sul diritto dei consumatori.
L’Avv. Rumine ha maturato esperienza nel settore del diritto immobiliare sia con riferimento alla fase giudiziale che a quella stragiudiziale, con particolare riguardo a contrattualistica e contenzioso, conflitti proprietari e questioni di vicinato, controversie condominiali, locazioni, contrattualistica d’impresa, esecuzioni, ecc. Offre consulenza continuativa anche a società operanti nel settore immobiliare e del turismo.
Lo Studio si occupa della consulenza e del contenzioso in materia patrimoniale, con specifico riguardo a: tutela e gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, successioni ereditarie, divisioni e pianificazione patrimoniale; rapporti patrimoniali tra coniugi e conviventi; controversie patrimoniali in ambito civile e familiare; responsabilità patrimoniale e tutela del credito, ecc.
Lo Studio offre consulenza e assistenza nei procedimenti di risarcimento dei danni (fase stragiudiziale e contenziosa) conseguenti a inadempimento contrattuale, danni da sinistro stradale, danni in ambiente lavorativo, danni da amianto, danni da reato. Vanta diverse pubblicazioni scientifiche nel settore
Lo Studio presta assistenza qualificata in materia di diritto del lavoro, affiancando lavoratori e datori di lavoro nella tutela dei rispettivi diritti. L’attività comprende la gestione delle controversie, la redazione di documenti stragiudiziali, nonché la difesa giudiziale.
Casi di Studio
I DANNI ESCLUSI DALLA TUTELA INAIL E IL C.D. DANNO DIFFERENZIALE Quando si verifica un infortunio sul lavoro (ad esempio per violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro) o un infortunio in itinere (è il classico caso del sinistro stradale), molti lavoratori ritengono che INAIL copra tutti i danni subiti. In realtà la tutela assicurativa offerta dall’INAIL è parziale e riguarda soltanto alcune voci di danno, lasciando scoperti numerosi pregiudizi. Comprendere quali danni non sono indennizzati dall’INAIL è fondamentale per valutare se esistano ulteriori diritti risarcitori nei confronti del datore di lavoro o di altri soggetti responsabili. INAIL indennizza l’infortunio sul lavoro (e la malattia professionale) indipendentemente dalla colpa del datore di lavoro, ma nei limiti stabiliti dalla legge. In particolare, l’INAIL riconosce: una indennità per l’inabilità assoluta al lavoro; il danno biologico temporaneo; un rendita nei casi più gravi; alcune prestazioni sanitarie. Questa tutela non coincide però con il risarcimento integrale del danno previsto dal diritto civile. I danni esclusi da INAIL: 1) il danno biologico temporaneo; 2) il danno morale, inteso come sofferenza interiore, dolore psichico, angoscia, paura, turbamento emotivo; 3) il danno esistenziale, corrispondente alla compromissione delle possibilità della persona nella vita sociale, familiare, relazionale, ecc. 4) il danno patrimoniale, tra cui, ad esempio: -la perdita integrale del reddito (l’indennità INAIL, come detto, è solo parziale al riguardo), -il danno alla capacità lavorativa specifica, soprattutto nei casi in cui l’infortunio impedisca di svolgere la propria mansione abituale; -la perdita di chance professionali; -i mancati avanzamenti di carriera o le opportunità lavorative compromesse: -le spese mediche private; -i costi di assistenza familiare o domiciliare. I danni non riconosciuti da INAIL possono essere risarciti qualora l’infortunio o la malattia professionale dipendano da una condotta colposa del datore o di terzi. Si parla in proposito, come noto, di danno differenziale. La differenza tra il danno complessivo e l’indennizzo INAIL rappresenta una pretesa risarcitoria autonoma, spesso di importo significativo. Molti lavoratori si fermano alla prestazione INAIL, rinunciando inconsapevolmente a ulteriori diritti. In realtà ogni infortunio sul lavoro richiede una valutazione giuridica specifica, che tenga conto in particolare delle cause dell’evento, dell’eventuale responsabilità del datore di lavoro o di terzi e dell’effettiva entità dei danni subiti.
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Fisso: 055 4476734
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