Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute sul rapporto tra la prescrizione del reato e quella del diritto al risarcimento del danno che deriva dal reato, chiarendo in quali casi gli atti interruttivi della prescrizione penale possano produrre effetti anche sul credito risarcitorio della persona offesa.

La vicenda trae origine da una serie di rilevanti trasferimenti patrimoniali effettuati da una persona in condizioni di particolare fragilità in favore di una coppia con la quale intratteneva da tempo stretti rapporti personali. Si trattava di numerose dazioni di denaro, assegni e bonifici per importi elevati, oltre al trasferimento di immobili e alla corresponsione delle somme percepite a titolo di pensione.

A seguito della denuncia presentata dai familiari della persona offesa, veniva instaurato un procedimento penale. Dopo una prima richiesta di archiviazione, alla quale i denuncianti si erano opposti, gli indagati venivano rinviati a giudizio e la persona offesa si costituiva parte civile. Quest’ultima decedeva nel corso del processo e la domanda risarcitoria veniva proseguita dai suoi eredi.

La vicenda processuale si sviluppava attraverso numerosi gradi di giudizio. La responsabilità veniva infine ricondotta al delitto di circonvenzione di incapace, con conseguente applicazione, ai sensi dell’art. 2947, co. 3, c.c., del termine di prescrizione previsto per tale reato anche al diritto al risarcimento del danno.

Il problema posto alle Sezioni Unite riguardava tuttavia un profilo ulteriore: stabilire se gli atti che avevano interrotto la prescrizione del reato prima della costituzione di parte civile potessero interrompere anche la prescrizione del diritto al risarcimento.

Le Sezioni Unite muovono da una netta affermazione di principio, ovvero che in via generale gli atti interruttivi della prescrizione del reato non producono automaticamente effetti sulla prescrizione del credito risarcitorio.

Le due prescrizioni restano infatti disciplinate da regole autonome. Gli artt. 2943, 2944 e 2945 c.c. individuano specificamente le cause di interruzione della prescrizione civile e tra queste non figurano gli atti interruttivi della prescrizione penale. Inoltre l’art. 2947, co. 3, c.c., nel prevedere l’applicazione al diritto al risarcimento della prescrizione più lunga stabilita per il reato, non determina un generale trasferimento al rapporto civile di tutte le norme che regolano la prescrizione penale.

La norma, in altri termini, estende al credito risarcitorio il termine previsto per il reato, ma non anche, di per sé, le relative cause di interruzione.

A questa regola generale le Sezioni Unite introducono tuttavia un’importante eccezione. Quando il danneggiato decide di esercitare l’azione civile all’interno del processo penale, costituendosi parte civile, gli atti interruttivi della prescrizione del reato producono effetti anche sulla prescrizione del credito risarcitorio.

La ragione risiede nelle caratteristiche proprie dell’azione civile esercitata nel processo penale. La persona offesa, infatti, non può costituirsi parte civile in qualsiasi momento, ma deve attendere che il procedimento penale abbia raggiunto una fase processuale nella quale tale costituzione sia consentita. Tale momento, inoltre, non dipende necessariamente dalla sua volontà. Nel caso esaminato, ad esempio, all’udienza preliminare si era giunti soltanto dopo l’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero.

Secondo le Sezioni Unite, negare in questa situazione efficacia civile agli atti interruttivi della prescrizione penale condurrebbe a un risultato irragionevole. Il danneggiato potrebbe infatti trovarsi costretto a scegliere tra due alternative: promuovere autonomamente l’azione civile per evitare la prescrizione oppure attendere di potersi costituire parte civile nel processo penale, correndo però il rischio che nel frattempo il proprio diritto si prescriva. Una simile interpretazione renderebbe puramente teorica la facoltà riconosciuta dall’ordinamento alla vittima di esercitare l’azione risarcitoria nel processo penale.

Da qui il principio affermato dalle Sezioni Unite: quando l’azione civile viene esercitata nel processo penale mediante costituzione di parte civile, gli atti interruttivi della prescrizione del reato estendono i propri effetti anche alla prescrizione del diritto al risarcimento o alle restituzioni spettanti alla vittima.

Nel caso concreto, pertanto, è stato ritenuto idoneo ad interrompere anche la prescrizione civile il provvedimento con cui il GIP aveva fissato l’udienza per la discussione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione.

La sentenza contiene inoltre un secondo principio di rilievo. Le Sezioni Unite chiariscono infatti che il giudizio instaurato dinanzi al giudice civile a seguito del rinvio disposto ai sensi dell’art. 622 c.p.p. non costituisce una semplice prosecuzione del precedente processo penale, ma un nuovo giudizio civile.

Ne consegue che le parti possono allegare fatti nuovi, formulare nuove domande e sollevare nuove eccezioni, purché tali elementi rimangano nell’ambito della medesima vicenda storica già sottoposta al giudice penale.