Trib. Roma, sez. lav., n. 8708/2024

La pronuncia in considerazione del Tribunale di Roma, pur non recentissima, si segnala per avere fatto il punto della situazione sulla risarcibilità dei danni c.d. differenziali e complementari, ma soprattutto per avere ordinatamente indicato gli elementi che fondano la responsabilità del datore di lavoro rispetto all’insorgenza di una malattia professionale causata dall’esposizione all’amianto, dando peraltro seguito alle conclusioni già raggiunte dalla Corte di Cassazione.

Dinanzi al Tribunale di Roma agivano i superstiti di un operaio che dagli anni ’70 agli anni ’90 del secolo scorso era stato impiegato in una centrale termoelettrica, ove era stato a lungo esposto alle polveri di amianto presenti nell’impianto, di cui curava la manutenzione. Molti anni dopo il dipendente aveva contratto il mesotelioma pleurico, malattia eziologicamente dipendente proprio dall’esposizione alle polveri di amianto.

I)Orbene, quanto all’elemento soggettivo, precisato che il fondamento della responsabilità del datore di lavoro è costituito innanzitutto dall’art. 2087 c.c. e che la stessa non costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva, si dà atto che per l’accertamento della colpa del datore di lavoro opera il meccanismo dell’inversione dell’onere probatorio di cui all’art. 1218 c.c. e che dunque grava proprio sul datore di lavoro l’onere di fornire la prova liberatoria.

Precisamente tale onere ha a oggetto il rispetto delle regole cautelari poste dall’art. 2087 c.c. e, nel dettaglio, dalla normativa antifortunistica e comporta la prova di avere adottato tutte le cautele necessarie a evitare il danno, in relazione alle specificità del caso concreto, ossia al tipo di operazione effettuata e ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuali imposte dalla legge.

Il datore di lavoro è peraltro responsabile dell’insorgenza della malattia professionale sia quando non abbia adottato le idonee misure protettive, sia quando abbia omesso di controllare e vigilare che di tali misure il lavoratore abbia fatto effettivamente suo.

Non vi è colpa del datore di lavoro soltanto quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’abnormità e dell’assoluta imprevedibilità.

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A proposito dell’esposizione ad amianto e delle relative regole cautelari è allora opportuno evidenziare, come fatto dal Tribunale nella pronuncia in considerazione, che la normativa di riferimento è innanzitutto costituita dal d.P.R. n. 547 del 1955 e dal d.P.R. n. 303 del 1956.

Si tratta di normativa che non esprime una disciplina specifica in tema di amianto, ma che comunque è relativa ai rischi di inalazioni pericolose.

In particolare il d.P.R. n. 547 del 1955, recante “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, nel TITOLO VIII rubricato “Materie e prodotti pericolosi o nocivi”, contiene le seguenti “Disposizioni di carattere generale” (Capo I): “Art. 351 – Campo di applicazione. Agli effetti dell’applicazione delle norme del presente Titolo, si intendono pericolosi o nocivi i prodotti o materie: infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti; Art. 353 – Isolamento delle operazioni. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione dell’elemento nocivo.; Art. 354 – Concentrazioni pericolose – Segnalatori automatici. Nei locali o luoghi di lavoro, o di passaggio, deve essere per quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas vapori o polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni. Nei locali o luoghi indicati nel primo comma, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni”.

In tema, poi di “Materie e prodotti asfissianti, irritanti, tossici e infettanti” (Capo IV), ulteriormente prevede: “Art. 369 – Maschere ed apparecchi respiratori. Nei luoghi dove si compiono le operazioni di produzione, impiego, manipolazione e trasporto delle materie o prodotti tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonché nei depositi o luoghi in cui possono svilupparsi e diffondersi gas, vapori o altre emanazioni tossiche od asfissianti, deve essere tenuto in luogo adatto e noto al personale un numero adeguato di maschere respiratorie o di altri apparecchi protettori da usarsi in caso di emergenza; Art. 370 – Isolamento locali. I locali ed i luoghi nei quali sono eseguite le operazioni indicate nell’articolo precedente devono essere normalmente separati e isolati dagli altri locali o luoghi di lavoro o di passaggio”.

In materia di “Mezzi personali di protezione e soccorsi d’urgenza” (Titolo X): “Art. 377 – Mezzi personali di protezione. Il datore di lavoro fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità nonché essere mantenuti in buono stato di conservazione; Art. 387 – Maschere respiratorie. I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale”

Nel d.P.R. n. 303 del 1956, recante “Norme generali per l’igiene del lavoro”, senza la fissazione di valori limite quantitativi, si danno ulteriori indicazioni generali: in particolare, l’art.20 (rubricato “Difesa dell’aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi) prevede che “Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto e possibile, lo sviluppo e la diffusione. L’aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto e possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono. Un’attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli”.

E, inoltre, l’art.4 (rubricato “Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei Preposti”) stabilisce, in maniera chiara, che “I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all’art. 1, devono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti; c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione; d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.”

Dopo il 1983 la normativa di riferimento è rappresentata dalla Direttiva 83/477/CEE del 19 settembre 1983, che costituisce il primo provvedimento specifico in materia di amianto, cui ha fatto seguito il d. lgs. 277 del 1991 di “Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE”.

In particolare, l’art. 8 della direttiva stabilisce i seguenti valori limite: a) concentrazione fibre di amianto diverse dalla crocidolite nell’aria dei luoghi di lavoro: 1,00 fibre per cm3 (equivalente a 1000 ff/l) misurata o calcolata rispetto a un periodo di riferimento di 8 ore; b) concentrazione di fibre di crocidolite nell’aria dei luoghi di lavoro: 0,50 fibre per cm3 (equivalente a 500 ff/l), misurata o calcolata rispetto a un periodo di riferimento di 8 ore; c) concentrazione di fibre di amianto nell’aria dei luoghi di lavoro in caso di miscuglio di crocidolite e di altre fibre di amianto: il valore limite si situa ad un livello calcolato in base ai

valori limite di cui alle lettere a) e b) e in proporzione della crocidolite e delle altre varietà di amianto contenute nel miscuglio.

A fronte del superamento di tali livelli soglia, la Direttiva impone l’obbligo di fornire ai lavoratori equipaggiamento protettivo per le vie respiratorie (art. 10) e di affiggere cartelli di segnalazione (art. 11).

Inoltre è sufficiente che dalle valutazioni risulti che la concentrazione di fibre di amianto nell’aria nel luogo di lavoro, senza equipaggiamento protettivo individuale, raggiunge un livello misurato in rapporto ad un periodo di riferimento di 8 ore, maggiore a 0,25 fibre per cm3 (equivalente a 250 ff/l), per l’attuazione di disposizioni specifiche da parte del datore di lavoro, quali la notifica alle autorità responsabili (art. 4), l’effettuazione di misurazioni periodiche e di campionamenti (art. 7), la delimitazione delle aree interessate e l’accesso alle stesse solo con indumenti da lavoro protettivi (art. 13), la pubblicità delle misurazioni (art. 14), le visite mediche periodiche (art. 15), la tenuta di un registro sulla durata delle attività che comportino esposizione (art. 16).

II) Spetta invece al ricorrente provare la nocività dell’ambiente, di avere subito un pregiudizio negativo e il nesso causale tra tali elementi.

Il Tribunale di Roma ci ricorda che il ricorrente è onerato di indicare in cosa consista l’inadempimento del datore di lavoro, non potendo limitarsi ad affermare l’esistenza di un evento dannoso verificatosi sul luogo di lavoro o in occasione dell’attività lavorativa. Il lavoratore deve dunque indicare in maniera specifica quali siano i profili di responsabilità del datore di lavoro, cioè quali siano le norme di sicurezza violate ovvero quali comportamenti avrebbe dovuto adottare il datore.

Diversamente si costringerebbe il datore a provare il rispetto di tutte le misure idonee a prevenire l’evento.

Nel caso specifico parte ricorrente ha correttamente assolto ai propri oneri probatori. In primo luogo ha provato (anche tramite la prova testimoniale) comportamenti integranti la responsabilità del datore di lavoro sotto il profilo commissivo e consistenti nell’adibizione del lavoratore a lavorazioni che lo hanno esposto a elevatissime concentrazioni di polveri e fibre di amianto, contenute nei materiali manipolati e comunque aerodisperse nell’ambiente di lavoro. Infatti, come già detto, il lavoratore era stato impiegato dagli anni ’70 agli anni ’90 in una centrale termoelettrica ove diverse tubazioni erano coibentate in amianto e ove erano peraltro assenti sistemi di aspirazione.

L’esposizione all’amianto è stata peraltro oggetto di apposita ctu ambientale,

Il ricorrente ha inoltre provato comportamenti integranti la responsabilità del datore di lavoro sotto il profilo omissivo, ovvero la mancata messa a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione individuale, quali mascherine e tute da lavoro, nonché la mancata informazione sui rischi connessi alle lavorazioni sui materiali contenenti amianto.

III) Quanto al nesso causale il Tribunale fa innanzitutto richiamo al riconoscimento della malattia professionale operato da INAIL, che aveva erogato sia la rendita per la malattia professionale al lavoratore, sia la rendita ai superstiti.

In secondo luogo il Tribunale richiama le conclusioni del ctu, secondo cui gli individuati fattori concausali non valessero a escludere la valenza causale dell’esposizione realizzatasi presso il datore di lavoro: “l’esposizione all’amianto realizzatasi fino a settembre 1972 e quella rilevata nel periodo di servizio da ottobre 1972 a dicembre 1982 hanno entrambe condizionato, in termini concausali, lo sviluppo del mesotelioma esordito clinicamente a settembre 2014 e diagnosticato in via definitiva a dicembre 2014, con esame istologico del 02/12/2014; ai fini della concretizzazione del rischio non vi sono elementi per ritenere univocamente prevalente il ruolo causale dell’esposizione verificatasi prima dell’ottobre 1972 rispetto a quello caratterizzante il servizio svolto alle dipendenze della Società attualmente convenuta”; sicché, come meglio chiarito in sede di risposta alle osservazioni critiche dei consulenti di parte, “allo stato dei fatti e delle conoscenze, è in concreto irrisolvibile la questione relativa alla esatta percentualizzazione della specifica forza causale ovvero della predominanza dell’una o dell’altra esposizione, a ognuna delle quali, poiché non univocamente e chiaramente prevalente rispetto all’altra, non può quindi che attribuirsi un pari ruolo causale”.

A questo proposito viene in rilievo il contenuto dell’art. 2055 c.c., secondo cui deve essere risarcito il danno concausato dalla condotta di più soggetti, che sono tenuti in solido.

La responsabilità dei coautori del danno è solidale, aggiunge il Tribunale, sia quando essi abbiano agito con condotte concorrenti, sia quando il danno finale sia il frutto di condotte, come nel caso di specie, tra loro indipendenti.

Peraltro per il Tribunale “non ricorre nel caso di specie un’ipotesi di concause di menomazione ovvero di preesistenza di una malattia, che senza concausare la lesione finale, ne abbia comunque aggravato gli effetti. La patologia tumorale non era infatti già stata contratta dal …Omissis… prima dell’assunzione da parte della resistente, essendo insorta a lunga distanza di tempo rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro con quest’ultima (ed essendo stata concausata tanto dall’esposizione pregressa all’amianto, quanto da quella subita in costanza di rapporto); sicché non si pone alcuna questione di limitazione dei danni imputabili eziologicamente alla parte convenuta, ai sensi dell’art. 1223 c.c.”.

IV) Quanto ai danni, i superstiti agivano innanzitutto per il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal de cuius, dunque iure hereditatis.

A proposito del danno biologico terminale il Tribunale ritiene che tale pregiudizio nel caso di specie sia liquidabile quale danno biologico temporaneo e a tal proposito dà seguito alle indicazioni provenienti dalla Corte di Cassazione, che per la loro importanza e rilevanza pratica è opportuno riportare di seguito.

Hanno affermato i Giudici di legittimità: “Assumere, come mostrano di ritenere i ricorrenti, che

il risarcimento del danno biologico, cui consegua la morte, è dovuto per intero (come se il soggetto avesse raggiunto la durata di vita conforme alle speranze) nel caso in cui il decesso è conseguenza delle lesioni, non è corretto perché esclude uno degli elementi costitutivi del danno risarcibile: e cioè la durata di esso.

Poiché, secondo i più recenti orientamenti, anche il danno biologico è una perdita (del bene salute), non può dar luogo allo stesso risultato risarcitorio risentire di questa perdita del bene salute nella misura del 100% per alcuni giorni/mesi o per l’intera durata della vita media.

Se la morte è stata causata dalle lesioni, l’unico danno biologico risarcibile è quello correlato dall’inabilità temporanea, in quanto per definizione non è in questo caso concepibile un danno biologico da invalidità permanente.

Infatti, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell’integrità psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un’invalidità permanente. Per l’esattezza l’invalidità permanente si considera insorta allorché, dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l’individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.

Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati; ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medico-legale di “invalidità permanente” presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l’organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile.

Si intende, pertanto, come nell’ipotesi di morte causata dalla lesione, non sia configurabile alcuna invalidità permanente in senso medico-legale: la malattia, infatti, non si risolve con esiti permanenti, ma determina la morte dell’individuo.

Ne consegue che quando la morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea e per il tempo di permanenza in vita.

Ovviamente, … la quantificazione del danno biologico da inabilità temporanea assoluta subito dal de cuius nell’apprezzabile intervallo di tempo tra la lesione del bene salute e la morte conseguente a tali lesioni, va operata tenendo presenti le caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, costituite dal fatto che si tratta di un danno alla salute che, se pure è temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità.

Di tanto il giudice di merito dovrà necessariamente tener conto, sia se applica il criterio di liquidazione equitativa, cosiddetto ‘puro’, sia se applica i criteri di liquidazione tabellare o a punto, poiché, come questa Corte ha più volte ribadito, la legittimità dell’utilizzazione di detti ultimi sistemi liquidatori, essendo fondata sempre sul potere di liquidazione equitativa del giudice, passa necessariamente attraverso la cosiddetta ‘personalizzazione’ degli stessi, costituita dall’adeguamento al caso concreto.

La peculiarità del ‘danno biologico terminale’ è che esso è di tale entità ed intensità da condurre a morte un soggetto in un limitato, sia pure apprezzabile, lasso di tempo.

Qui non si vuole far rientrare – per così dire – dalla finestra quello che è stato cacciato dalla porta (il danno tanatologico). L’evento morte non rileva di per sé ai fini del risarcimento, per tutte le ragioni suddette, mentre rilevano esclusivamente due fattori: l’entità della perdita subita (per effetto della lesione al bene salute) ed il tempo di durata di detta perdita.

Mentre il fattore tempo è circoscritto necessariamente al periodo tra l’evento lesivo e la morte successiva conseguente, per cui se esso è pari o prossimo allo zero, finisce per azzerare il risultato finale risarcitorio, il fattore della lesione del bene salute va valutato nella sua espressione massima, per entità ed intensità, avendo essa avuto come esito la morte.

È lapalissiano che la morte (id est: la perdita della vita) è fuori dal danno biologico, poiché il danno alla salute presuppone pur sempre un soggetto in vita, ma è altrettanto lapalissiano che nessun danno alla salute è più grave, per entità ed intensità, di quello che, trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte, temporalmente la precede.

In questo caso, infatti, il danno alla salute raggiunge quantitativamente la misura del 100%, come nel caso dell’inabilità temporanea assoluta, cui consegue la guarigione, ovvero una stabilizzazione dei postumi, sia pure nella stessa entità, in quanto sotto il profilo dell’entità, il limite massimo ovviamente non può essere superiore alla misura del 100%. Ciò che fa la differenza è che il danno biologico terminale è più intenso perché l’aggressione subita dalla salute dell’individuo incide anche sulla possibilità di essa di recuperare (in tutto o in parte) le funzionalità perdute o quanto meno di stabilizzarsi sulla perdita funzionale già subita (…Omissis…).

In effetti il limitare la liquidazione del danno biologico terminale alla mera applicazione dei valori liquidatori tabellari a punti per ogni giorno di invalidità, da una parte comporta la violazione del principio sopra detto in tema di necessaria ‘personalizzazione’ di detti criteri, conformandoli alla peculiarità del caso concreto (e nella fattispecie la peculiarità consiste nel fatto che la lesione alla salute non solo è stata massima, ma anche così intensa da dar luogo alla morte), e dall’altra finisce per porsi in contrasto logico-argomentativo, con quanto ormai pacificamente ammesso in sede di liquidazione di danno morale (…Omissis…).

Entrambi i giudici hanno ritenuto che il danno biologico fosse relativo ad un’inabilità temporanea assoluta e che quindi avesse un’entità del 100%, ma il secondo giudice ne ha colto correttamente anche l’intensità, non potendo considerarsi eguali il danno biologico da inabilità assoluta temporanea, in un soggetto che all’esito recuperi completamente o parzialmente ovvero si stabilizzi, rispetto a quello sofferto da un soggetto che, per effetto delle stesse lesioni che hanno causato il danno biologico da inabilità assoluta temporanea, deceda.

Così operando il giudice di appello non ha creato una nuova categoria di danno alla persona, posta ‘a cavallo’ tra il danno tanatologico (da escludersi) ed il danno biologico, ma sempre rimanendo in quest’ultimo, e cioè con riferimento al solo periodo di tempo in cui il soggetto leso è rimasto in vita, ha provveduto alla ‘personalizzazione’ dei valori monetari espressi dalle ‘tabelle’ per l’inabilità assoluta (lire 63.000 giornalieri), aumentandoli secondo il suo prudente apprezzamento equitativo, con riferimento alla peculiarità del caso concreto di un danno alla salute, che fu anche così intenso e grave da condurre il soggetto verso la morte” (v. Cass., 16.5.2003 n. 7632; v., in senso conforme, Cass., 28.4.2006, n. 9959; Cass., 28.8.2007, n. 18163).

Applicando i principi anzidetti al caso di specie, il CTU nominato, rispondendo al quesito posto, ha quantificato come segue l’invalidità temporanea subita dal de cuius: “da settembre 2014 a settembre 2016 (compreso) risulta realizzato un periodo di incapacità temporanea al 75%, per un totale di 742 giorni al netto dei ricoveri del 2014, computati al 100%; da ottobre 2016 fino al 21/12/2016, data del decesso, risultano realizzati 82 giorni di incapacità temporanea al 100%, ai quali si devono aggiungere ulteriori 13+6 giorni di ricovero nel 2014, per un totale di 101 giorni”.

Da quanto sopra deriva che l’invalidità temporanea di un soggetto non destinato alla guarigione ha un carattere di particolare intensità, con conseguente necessità di operare la personalizzazione, che nel caso di specie ha portato alla quadruplicazione e quintuplicazione del valore tabellare di riferimento.

Il danno così liquidato non può peraltro essere diminuito delle somme erogate a titolo di danno biologico dall’INAIL in favore del de cuius, trattandosi di somme volte ad indennizzare i soli postumi permanenti, estranei, per contro, alla liquidazione dell’invalidità temporanea oggetto di risarcimento in questa sede.

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Quanto ai danni subiti iure proprio dagli eredi (coniuge convivente e due figli, di cui uno convivente), il Tribunale ha riconosciuto il danno da lesione del vincolo parentale e affettivo.

Come noto, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell’integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all’irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto.

Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell’impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l’intera esistenza del soggetto che l’ha subita.

Quanto alla prova del danno, spetta alla vittima dell’illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l’esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza.

Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime della Corte di Cassazione che l’esistenza stessa del rapporto parentale faccia presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite (anche se non convivente), giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all’essere umano

Naturalmente, trattandosi di praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l’esistenza di circostanze concrete dimostrative dell’assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite.

Nel caso di specie il Tribunale conclude nel senso che la società convenuta non abbia dedotto o provato alcunché per superare tale presunzione semplice.

Quanto alla liquidazione di tale poste di danno il giudice del merito fa applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma, che prevedono, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.

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Infine il Tribunale ritiene non provata alcuna perdita patrimoniale, a titolo di lucro cessante, evidenziata invece dai ricorrenti.