La Corte di Cassazione afferma che il diritto di regresso è un diritto nuovo e autonomo rispetto al credito originario. Nasce quando un condebitore paga l’intero debito e gli consente di chiedere agli altri condebitori la parte che non deve restare definitivamente a suo carico. Per questo il regresso è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, che decorre dalla data del pagamento. Il regresso può comprendere anche le spese necessarie o utili sostenute dal solvens e gli interessi pagati.

Diversa è invece la surrogazione legale: in questo caso chi paga non acquista un nuovo diritto, ma subentra nel medesimo credito del creditore soddisfatto. Il credito passa quindi dal creditore originario al solvens, insieme alle garanzie reali e personali che lo assistevano. Il solvens resta soggetto al medesimo regime prescrizionale del credito originario e può beneficiare degli effetti degli atti interruttivi compiuti dal creditore, estesi agli altri condebitori ai sensi dell’art. 1310, co. 1, c.c.

Per la Corte di Cassazione la surrogazione presuppone che il solvens sia terzo rispetto allo specifico rapporto obbligatorio e che paghi, nei rapporti interni, un debito totalmente altrui.

La parte più significativa della pronuncia riguarda però gli ambiti di operatività dell’azione di regresso e di surrogazione. A tal fine la Cassazione distingue tra obbligazioni solidali paritetiche e obbligazioni solidali asimmetriche.

Le obbligazioni solidali asimmetriche sono quelle contratte nell’interesse esclusivo di uno dei condebitori. In questi casi chi paga, pur essendo obbligato verso il creditore, soddisfa nei rapporti interni un debito totalmente altrui. È il caso, ad esempio, delle obbligazioni derivanti dall’assunzione di un debito altrui, da una garanzia, da un’assicurazione o dalla responsabilità per il fatto illecito commesso da altri.

In tali fattispecie il debitore adempiente può avvalersi sia del regresso sia della surrogazione. I due rimedi sono concorrenti e complementari, ma non cumulabili: con il regresso il solvens fa valere un nuovo diritto al rimborso; con la surrogazione subentra invece nel credito originario e nelle relative garanzie.

Diversamente accade nelle obbligazioni solidali paritetiche, cioè quelle assunte nell’interesse comune dei condebitori. Nei rapporti interni ciascun debitore sopporta una propria quota. Chi paga l’intero debito adempie quindi in parte un debito proprio e in parte un debito altrui.

Per questo il solvens non può essere considerato un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio. Manca quindi il presupposto della surrogazione: il pagamento estingue il debito e fa nascere il diritto di regresso, ma non trasferisce al solvens il credito originario. Nelle obbligazioni solidali paritetiche opera quindi soltanto il regresso.

La conseguenza della decisione è che l’art. 1203, n. 3, c.c. non consente automaticamente a ogni condebitore che abbia pagato di surrogarsi nel credito. Occorre prima stabilire se l’obbligazione solidale sia paritetica o asimmetrica.

Solo nelle obbligazioni asimmetriche il pagamento può avere insieme un effetto estintivo e un effetto traslativo del credito. Nelle obbligazioni paritetiche, invece, il pagamento determina soltanto la nascita del diritto di regresso.

La distinzione incide direttamente anche sulla prescrizione. Se l’azione è di regresso, il termine è quello ordinario decennale e decorre dal pagamento. Se invece ricorrono i presupposti della surrogazione, il solvens subentra nel credito originario e nella sua vicenda prescrizionale, potendo beneficiare anche degli atti interruttivi compiuti dal precedente creditore.