Con l’ordinanza in commento la Corte di cassazione è tornata sul requisito soggettivo della scientia damni nell’azione revocatoria ordinaria, soffermandosi in particolare sulle modalità con cui tale elemento può essere provato attraverso presunzioni.
La controversia traeva origine da un’azione revocatoria proposta da un istituto bancario nei confronti di un fideiussore e di sua moglie.
La banca vantava un rilevante credito nei confronti di una società, derivante da rapporti di conto corrente e da un finanziamento chirografario.
A garanzia delle obbligazioni sociali uno dei convenuti (una persona fisica) aveva prestato nel 2003 una fideiussione omnibus.
Successivamente il fideiussore aveva donato alla moglie la propria quota del 50% di un immobile, riservandosi il diritto di abitazione.
Secondo la banca tale disposizione patrimoniale, successiva al sorgere del credito, aveva pregiudicato la possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del garante.
Il Tribunale di Lucca accoglieva l’azione revocatoria e dichiarava inefficace la donazione. La decisione veniva sostanzialmente confermata dalla Corte d’Appello di Firenze. I convenuti ricorrevano quindi per cassazione, contestando, tra l’altro, l’accertamento della scientia damni.
La Suprema Corte ha accolto proprio la censura relativa al requisito soggettivo.
La Cassazione muove da un principio consolidato: la scientia damni (cioè la conoscenza del debitore di arrecare un pregiudizio al proprio creditore) può essere provata dal creditore anche attraverso presunzioni semplici, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. Tuttavia il ricorso alla prova presuntiva richiede un preciso procedimento logico: il giudice deve dapprima valutare i singoli elementi indiziari, eliminando quelli privi di rilevanza, e successivamente procedere a una valutazione complessiva e unitaria degli indizi residui, verificando se essi siano, nel loro insieme, gravi, precisi e concordanti.
Nel caso esaminato, secondo la Cassazione, tale procedimento non era stato correttamente seguito.
La Corte d’Appello aveva infatti ritenuto sussistente la scientia damni attraverso una presunzione, definita dalla Suprema Corte come “sostanzialmente automatica”, ricavata dalla natura gratuita dell’atto dispositivo e dal conseguente depauperamento del patrimonio del debitore.
È proprio su questo passaggio che la pronuncia assume particolare interesse. La diminuzione della garanzia patrimoniale conseguente all’atto dispositivo attiene infatti all’eventus damni(ovvero l’esistenza del danno) e non consente, di per sé, di ritenere provato anche il diverso requisito soggettivo della consapevolezza del pregiudizio.
Secondo la Cassazione la Corte d’Appello aveva così finito per confondere l’eventus damni con la scientia damni, omettendo di verificare se dal complesso delle circostanze concretamente accertate potesse effettivamente desumersi la consapevolezza del debitore che l’atto avrebbe pregiudicato le ragioni creditorie.
L’ordinanza ribadisce quindi che anche quando l’atto impugnato è gratuito e determina un evidente impoverimento del patrimonio del debitore la scientia damni non può considerarsi automaticamente dimostrata.
Il pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale e la consapevolezza di tale pregiudizio costituiscono due distinti elementi della fattispecie prevista dall’art. 2901 c.c. La prova del secondo può certamente essere presuntiva, ma deve emergere da una valutazione effettiva e complessiva delle circostanze del caso concreto e non dalla semplice constatazione dell’effetto patrimoniale dell’atto.
Per tale ragione la Cassazione ha cassato la decisione impugnata, rinviando alla Corte d’Appello di Firenze affinché proceda a un nuovo esame della sussistenza della scientia damni sulla base dei principi indicati.
