Cass. III, n. 8630 del 2026.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 8630/2026 affronta il problema dell’individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico da invalidità macropermanente in relazione a un sinistro stradale verificatosi prima dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (c.d. T.U.N.), introdotta con d.P.R. n. 12/2025.
Il Tribunale di Milano aveva sollevato la questione chiedendo se, in tali casi, il giudice dovesse continuare ad applicare le Tabelle di Milano, adottare necessariamente la T.U.N., oppure scegliere liberamente tra i due criteri con adeguata motivazione.
La Corte individua il fulcro della questione nel principio di equità, che governa la liquidazione del danno non patrimoniale ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.
Tale liquidazione è per natura equitativa e persegue una duplice finalità: da un lato, assicurare giustizia nel caso concreto; dall’altro, garantire la parità di trattamento tra situazioni analoghe.
Proprio per evitare disparità e incertezze, la prassi giurisprudenziale ha elaborato strumenti come le Tabelle di Milano, le quali, pur prive di valore normativo, hanno assunto nel tempo una funzione di parametro orientativo per l’esercizio del potere equitativo del giudice .
In questo contesto si inserisce la T.U.N., che rappresenta invece un criterio di fonte normativa, ma la cui applicazione diretta è espressamente limitata ai sinistri verificatisi dopo il 5 marzo 2025.
La Corte afferma che la T.U.N., pur non applicabile direttamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, può essere utilizzata dal giudice come parametro equitativo, anche oltre i casi di sinistri stradali. In altri termini essa può fungere da criterio di riferimento per orientare la liquidazione del danno, analogamente a quanto avvenuto in passato per le Tabelle di Milano. Si tratta quindi di un’applicazione “indiretta”, che non vincola il giudice ma ne guida la valutazione nell’ambito del potere equitativo.
Ne deriva che per i sinistri anteriori al 5 marzo 2025 il giudice non è obbligato ad applicare né la T.U.N. né le Tabelle milanesi, ma può scegliere il criterio ritenuto più idoneo a realizzare una liquidazione equa e proporzionata al caso concreto.
Tale scelta deve tuttavia essere adeguatamente motivata, al fine di rendere verificabile il percorso decisionale e garantire coerenza e uniformità.
La T.U.N., in questa prospettiva, assume il ruolo di nuovo parametro di riferimento che si affianca agli strumenti già esistenti, senza sostituirli automaticamente.
In conclusione la Corte ribadisce che l’asse portante della liquidazione del danno non patrimoniale resta l’equità: le tabelle, siano esse di origine giurisprudenziale o normativa, non costituiscono regole vincolanti ma strumenti di razionalizzazione del giudizio. Pertanto, per i fatti anteriori al 2025, la T.U.N. non opera come norma applicabile, ma può essere utilizzata come criterio equitativo, lasciando al giudice un margine di discrezionalità da esercitare in modo motivato e coerente con i principi di proporzionalità e parità di trattamento.
