La controversia traeva origine da una rapina subita da un’oreficeria nel 2010. L’assicuratore aveva agito in giudizio per ottenere, tra l’altro, l’accertamento della prescrizione del diritto dell’assicurata all’indennizzo, mentre quest’ultima aveva sostenuto che la clausola della polizza che affidava a un collegio di periti determinati accertamenti relativi al sinistro e al danno fosse una clausola compromissoria e che il conseguente esperimento dell’arbitrato impedisse il ricorso immediato al giudice ordinario e comunque sospendesse la prescrizione.
La questione sottoposta alle Sezioni Unite riguardava dunque la qualificazione della procedura attivata dalle parti come perizia contrattuale o arbitrato, con le conseguenze che ne derivano sotto il profilo della prescrizione.
Prima di affrontare il problema della qualificazione dell’istituto la Corte ricostruisce le principali ipotesi nelle quali la perizia contrattuale ricorre nella prassi.
Un primo gruppo comprende i casi in cui, nella fase esecutiva di un contratto, le parti affidano a uno o più terzi il compito di stabilire, con efficacia vincolante, se la qualità delle cose fornite, dell’opera o del lavoro eseguiti corrisponda a quanto previsto dal contratto.
Un secondo ambito è quello dei contratti di assicurazione, nei quali possono essere rimessi a esperti designati dalle parti accertamenti di carattere tecnico rilevanti ai fini dell’indennizzo, quali la quantificazione del danno, il grado di invalidità o il nesso causale tra evento e danno.
La Corte richiama inoltre altre ipotesi ricondotte alla perizia contrattuale: l’accertamento vincolante del nesso causale tra un sinistro e un danno e la relativa quantificazione quando tra le due parti non vi sia un rapporto contrattuale; la verifica della sussistenza di una giusta causa di recesso; l’accertamento della violazione di una disposizione contrattuale o di legge; la determinazione della situazione patrimoniale di una società ai fini della liquidazione della quota del socio escluso.
Un ulteriore campo di applicazione è quello delle operazioni societarie e delle cessioni di partecipazioni, nel quale terzi esperti possono essere chiamati a determinare il valore delle partecipazioni o gli elementi destinati a incidere sul prezzo, anche nell’ambito di clausole di earn out o di price adjustment.
Da questa varietà di fattispecie la Cassazione ricava una premessa essenziale: la perizia contrattuale non ha una natura giuridica necessariamente unitaria. La sua qualificazione dipende dal contenuto della singola clausola e dalla funzione concretamente assegnatale dalle parti. Ogni perizia contrattuale trova quindi la propria misura nella pattuizione che la istituisce, espressione dell’autonomia privata.
A proposito del rapporto tra la perizia contrattuale e l’arbitrato la Cassazione afferma che quest’ultimo è uno strumento alternativo alla giurisdizione ordinaria, con cui le parti affidano a terzi la soluzione di una controversia e, così facendo, rinunciano a far decidere quella controversia dal giudice ordinario.
La perizia contrattuale, invece, non è necessariamente destinata a sostituire il giudizio. Essa, come visto, può limitarsi ad affidare a un terzo, scelto per le sue specifiche competenze, l’accertamento vincolante di una determinata questione tecnica o anche tecnico-giuridica.
Conseguentemente il discrimine tra perizia contrattuale e arbitrato non è rappresentato dall’ampiezza dei poteri attribuiti al terzo, né dal fatto che il responso sia destinato a vincolare le parti, ma dalla rinuncia alla giurisdizione ordinaria.
Se le parti hanno espressamente e inequivocabilmente rinunciato ad agire davanti al giudice e hanno rimesso al terzo la composizione della controversia, la clausola assume natura compromissoria e può configurare un arbitrato, rituale o irrituale.
Se invece tale rinuncia manca si è in presenza della perizia contrattuale “pura”, che è una figura negoziale atipica con la quale le parti affidano al terzo la soluzione vincolante di una porzione del contrasto, senza però sottrarre la controversia alla cognizione del giudice ordinario.
Da quanto sopra consegue anche che la perizia contrattuale pura ha natura meramente obbligatoria e non determina l’improponibilità della domanda giudiziale. In assenza di una rinuncia alla giurisdizione ciascuna parte conserva la possibilità di rivolgersi al giudice anche sulla questione affidata al perito.
L’eventuale violazione della clausola con cui le parti si erano impegnate a ricorrere alla procedura peritale può integrare un inadempimento contrattuale, con le relative conseguenze risarcitorie, ma non impedisce processualmente l’esercizio dell’azione.
La distinzione tra perizia contrattuale e arbitrato assume rilievo anche sul piano della prescrizione.
La Corte esclude che nel caso della perizia contrattuale pura la prescrizione rimanga sospesa in ragione di una temporanea inesigibilità del diritto o di una rinuncia alla tutela giurisdizionale.
Costituisce invece un atto interruttivo della prescrizione la “chiamata” della perizia contrattuale.
Le Sezioni Unite compiono anche un ulteriore passaggio, affermando che poiché la perizia dà origine a una procedura destinata a svilupparsi nel tempo attraverso una serie continuativa di operazioni, l’esercizio del diritto non si esaurisce nell’atto iniziale.
Per tutta la durata del procedimento peritale, infatti, il titolare continua a esercitare il proprio diritto. La situazione è dunque incompatibile con quell’inerzia che, ai sensi dell’art. 2934 c.c., costituisce il presupposto della prescrizione.
Ne consegue un effetto interruttivo “de die in diem”, che si riproduce per tutto il tempo in cui la procedura peritale rimane in corso, sino alla sua conclusione o sino alla scadenza del termine contrattualmente previsto per il suo completamento.
Non si tratta quindi di una sospensione della prescrizione, bensì di un esercizio continuato del diritto, idoneo a impedire la maturazione della prescrizione finché la perizia resta in vita.
