Con la sentenza n. 5157/2026 il Tribunale di Milano si è pronunciato sull’incidenza della mancata maturazione di crediti fiscali sull’obbligo dell’appaltatore di corrispondere il compenso al subappaltatore.


La controversia traeva origine da un contratto di subappalto avente ad oggetto lavori di riqualificazione energetica di un edificio condominiale. Il subappaltatore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo e l’appaltatore aveva proposto opposizione sostenendo che una parte dei crediti fiscali relativi all’intervento non fosse maturata nel proprio cassetto fiscale e che per tale ragione la relativa obbligazione si fosse estinta per impossibilità sopravvenuta.


Il Tribunale ha respinto l’opposizione rilevando, in primo luogo, che né l’esecuzione e il completamento delle opere né l’ammontare del credito erano stati contestati. In secondo luogo ha evidenziato che il contratto di subappalto non prevedeva che il pagamento del corrispettivo fosse subordinato all’esito delle procedure fiscali relative alla cessione del credito. Il mancato perfezionamento della cessione non poteva pertanto giustificare il mancato pagamento delle somme dovute al subappaltatore.


Il giudice ha inoltre affermato che la “sospensione” di somme presso l’Agenzia delle Entrate può integrare un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta. Secondo il consolidato orientamento, infatti, una prestazione pecuniaria non diviene oggettivamente impossibile per effetto delle difficoltà finanziarie o amministrative incontrate dal debitore, le quali rientrano nel rischio d’impresa di quest’ultimo.


Riassumendo, la sentenza afferma per quel che più rileva che in assenza di una specifica clausola contrattuale che condizioni il pagamento alla maturazione o alla cessione dei crediti fiscali le vicende relative a tali crediti non incidono sull’obbligo di corrispondere il prezzo delle opere regolarmente eseguite.